Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

II. Individuazione dell’operatore economico, verifica dell’idoneità tecnico professionale, sopraluogo e informazioni

Punto II del Diagramma di Flusso
Art 26, c. 1 lett a, punti 1) e 2), D.Lgs. 81/08; Art. 26, c. 1, lett b), e c. 2, D.Lgs 81/08

1. Azioni del Committente

Il committente indica agli operatori economici l’oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Il datore di lavoro committente richiede i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08), agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta, per l’affidamento di lavori in contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Nota

A tutela del committente si consiglia di richiedere all’operatore economico la dimostrazione dell’avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l’operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti).

Documenti

Il Committente richiede all’Operatore Economico:

  1. Certificato C.C.I.A.A.;
  2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);
  3. DURC.

2. Azioni dell’Operatore Economico

Ogni operatore economico interpellato dal committente e che è interessato a formulare offerta:

  1. fornisce al committente i documenti per la verifica l’idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08)

Documenti

L’Operatore Economico consegna al committente:

  1. Certificato C.C.I.A.A.;
  2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);
  3. DURC.

Nota

La verifica dell’idoneità tecnica deve avvenire con le modalità previste dal decreto 81/08 di cui all’art 6, comma 8, lettera g).
In presenza di contratti d’appalto per lavori in cantieri temporanei o mobili il committente o il responsabile dei lavori effettua la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
Tutto ciò premesso, la preliminare attività a cui è tenuto il committente è la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese a cui intende affidare i lavori in contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Con riguardo alle imprese appaltatrici/subappaltatrici straniere comunitarie, l’obbligo del DURC sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.
Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale sono tenute al possesso del DURC (INTERPELLI 24/2007 e 6/2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Si veda anche sul portale dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le FAQ sul DURC).
L’attività di “qualificazione” delle imprese appaltatrici/subappaltatrici italiane e straniere è volta a costituire elemento di tutela dell’impresa committente in caso di coinvolgimento in questioni inerenti la responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi.

1. Azioni del Committente

Il committente, con riguardo all’operatore economico risultato idoneo e relativamente alle attività da affidare:

  1. promuove un sopralluogo per la presa visione dell’attività da svolgere negli ambienti di lavoro del Committente (se il sopralluogo non è necessario passare al punto 2 del presente elenco);
  2. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art 26, c. 1, lett b), D.Lgs. 81/08);
  3. richiede all’operatore economico di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26, c. 2), D.Lgs. 81/08);
  4. redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione (Scheda 4 Verbale della riunione preliminare/periodica di sopralluogo, valutazione e cooperazione).

Documenti

  • Il Committente consegna all’operatore economico dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente (Scheda 1 Committente).
  • Il Committente richiede all’operatore economico informazioni sui rischi specifici introdotti negli ambienti in cui i potenziali contraenti andranno ad operare (Scheda 3 Operatore Economico).

I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.

2. Azioni dell’Operatore Economico

Ogni operatore economico interpellato dal committente:

  1. effettua il sopralluogo con il committente, negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare;
  2. riceve un documento recante dettagliate informazioni (desunte dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente;
  3. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e coordinamento.