Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

Definizioni connesse alla Procedura

Con riferimento ai soggetti principali tenuti alla applicazione diretta o indiretta di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni tratte dal D.Lgs 163/06

Operatore economico: designa in modo onnicomprensivo qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica che svolga attività imprenditoriale ed offra sul mercato la realizzazione di opere o lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Committente: è l’operatore economico che, ricorrendo le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs sottoscrive con altro operatore economico, appaltatore o lavoratore autonomo, un contratto per l’affidamento di lavori, servizi o forniture che prevede la presenza di personale dell’appaltatore o del lavoratore autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso committente.

Con riferimento alle definizioni e ai riferimenti contenuti nella procedura relativi ai contratti di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni del Codice Civile

Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 1655 Codice Civile)

Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un’altra persona fisica o giuridica a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile)

Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile)

Si precisa che l’appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2082 Codice civile o disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.
L’art. 2222 Codice civile stabilisce che è prestatore d’opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio con il lavoro o prevalentemente proprio o dei familiari.
L’elemento distintivo dei due contratti è dato dall’intervento dell’attività lavorativa personale dell’esecutore dell’opera espressamente contemplata nella locazione d’opera ed altrettanto esclusa nel contratto d’appalto.
L’autonomia nella organizzazione del lavoro accomuna i due tipi contrattuali e li distingue invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094, Codice civile) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Nel contratto di appalto l’art. 1658 Codice civile prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall’appaltatore.

Subappalto: L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. (art. 1656 Codice Civile)

Variazioni concordate del progetto: L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate. L’autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. (art. 1659 Codice Civile)

Responsabilità dei subappaltatori: L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. (art.1670 Codice Civile)

Con riferimento ai ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella procedura si adottano inoltre tutte le definizioni contenute nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, in particolare le seguenti

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. (art. 2, comma 1, lett.d, D.lgs. 81/2008)

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (art. 2 comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/08)

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/08)

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. (art. 2, comma 1, lett. f, D.Lgs. 81/08)

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui all’art. 2, comma 1, lettera l). (art. 2, comma 1, lett. g, D.Lgs. 81/08)

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. (art. 2 comma 1, lett. h, D. Lgs. 81/2008)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (art. 2, comma 1, lett.i, D.Lgs. n. 81/08)

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (art. 2, comma 1, lett. l, D. Lgs. 81/08)

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. (art. 2, comma 1, lett.t, D.Lgs. 81/08)