Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

Definizione e caratteristiche del DUVRI

Le definizioni, le caratteristiche del DUVRI, le prescrizioni e interpretazioni delle norme di seguito indicate sono il frutto di una lettura ragionata del DLgs 81/08 del gruppo di lavoro tecnico del progetto che ha assunto come riferimenti fondamentali le Circolari interpretative del Ministero, le linee guida di Itaca approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e le determine dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell’appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

Prescrizioni e interpretazione delle norme:

l’obbligo di elaborare e allegare il DUVRI ricorre esclusivamente nell’ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d’appalto di cui all’art. 1655 c.c. ovvero il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);

  • qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d’ordine);
  • il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
  • l’espressione “eliminare le interferenze” è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori;
  • l’unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell’eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento “unico” e “dinamico” riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente;
  • l’obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraziendali, necessari al ciclo produttivo dell’opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all’attività in senso stretto;
  • sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze), i servizi forniti non all’interno dei luoghi di lavoro del committente, i servizi di natura intellettuale;
  • nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/08, l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI;
  • il DUVRI non è previsto nel caso di affidamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni: si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare – tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Sembra opportuno sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26, D.Lgs. 81/2008.

Inoltre è da ritenere che il DUVRI:

  • possa essere redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal datore di lavoro;
  • possa essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti;
  • debba necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l’inizio delle attività;
  • possa essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli oneri di sicurezza;
  • possa essere aggiornato dal committente anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.