Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

Relazione conclusiva di Lorenzo Fantini sulla “procedura per la valutazione e gestione delle interferenze”

Riportiamo di seguito la relazione dell’Avvocato Lorenzo Fantini, Dirigente del Ministero del Lavoro, in merito al progetto.

La relazione è scaricabile in formato PDF al seguente link Relazione_finale_progetto_DUVRI

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: relazione finale sulla “procedura per la valutazione e gestione delle interferenze”

Quadro giuridico di riferimento

La valutazione dei rischi da interferenze è quella particolare valutazione, da effettuarsi a cura del datore di lavoro committente, che deve essere svolta nel caso in cui soggetti esterni (lavoratori di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi) operino all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. In una tale situazione si presentano rischi nuovi e differenti da quelli consueti per l’attività dell’azienda, che derivano dal sovrapporsi delle diverse attività. Per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta fermo l’obbligo per le imprese appaltatrici di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta (articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008 o “testo unico”).

Per quanto concerne la sfera di applicazione dell’istituto di riferimento, l’articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede l’applicazione dei principi di cui all’articolo in commento “all’intero ciclo produttivo dell’azienda”. In tal modo – confermando quanto già introdotto dall’articolo 1, comma 910, della legge n. 296 del 2006, che aveva modificato l’articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 – si procede a fare definitivamente chiarezza prevedendo che il datore di lavoro, per essere tenuto all’obbligo di valutare i rischi da interferenze ed elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza delle Lavorazioni (di seguito anche DUVRI), nonché esser soggetto agli altri obblighi previsti dall’articolo 26, deve, comunque, avere la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. In tal modo si limita legislativamente la responsabilità del datore di lavoro committente, nel senso in cui si era già orientata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 novembre 2007, n. 24. La circolare in questione, fornendo indicazioni operative al personale ispettivo sulle norme di diretta attuazione della legge n. 123 del 2007, dopo aver chiarito che “l’obbligo di elaborazione del DUVRI sussiste anche nelle ipotesi di appalti extra-aziendali che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell’opera o del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari della attività produttiva in senso stretto” ritiene escluse dall’applicabilità della norma “le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge”.

La giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37588), invero, in una delle prime sentenze di legittimità relative all’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dal comma 910, dell’articolo 1, della legge n. 296/2006, aveva affermato che la norma fa riferimento a tutta l’intera area economico/geografica entro la quale l’attività d’impresa si realizza, nel caso in cui questa consista nella prestazione di un servizio che abbia carattere diffuso sul territorio. La Corte precisava che: “il datore di lavoro, quand’anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, contestualmente dislocandone, almeno in parte, i rischi, è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale avuto di mira, alla stregua di una lettura dinamica e costituzionalmente orientata del principio ispiratore dell’intera disciplina, icasticamente espresso dall’articolo 2087 cod. civ.”. Ora, la specificazione introdotta con il “correttivo” non lascia spazio a dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda, in particolare, l’elaborazione del DUVRI ai sensi dell’articolo 26 comma 3, dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 (che statuisce, al comma 1, quanto segue: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”), essa è definitivamente correlata alla valutazione dei rischi da interferenze tra diverse lavorazioni che operino nel medesimo contesto, nel senso appena individuato.

Il DUVRI, infatti, rappresenta il documento unico da elaborarsi a cura del datore di lavoro committente – obbligo previsto all’articolo 18, comma 1, lettera p) del “testo unico” – in quanto soggetto che possiede tutte le informazioni sulle attività da svolgere e sulle possibili interferenze che ne possono nascere e che, nel tempo, è stato fortemente responsabilizzato proprio perché figura centrale nella gestione dell’appalto.

Più nello specifico, si prevede che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (articolo 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con tale documento il datore di lavoro committente confronta i rischi propri con quelli che derivano dalle attività appaltate a imprese e/o lavoratori autonomi e individua le interferenze al fine di adottare le misure idonee di tutela. Esso, quindi, non concerne i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere consegnato tempestivamente in copia, su richiesta, per l’espletamento delle loro funzioni, ai rappresentanti per la sicurezza (articolo 18, comma 1, lettera p), del “testo unico”) – tenuti al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni in esso contenute. Esso, peraltro, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il “testo unico”, come modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, specifica che tale documento può essere redatto anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, del decreto n. 81 del 2008, e che è consultabile esclusivamente in azienda (articolo 28, comma 1, lettera p).

Il DUVRI, inoltre, deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (articolo 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008). Si evidenzia, pertanto, l’intenzione del legislatore delegato di affermare la dinamicità del documento in parola come, peraltro, aveva chiarito la già citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 novembre 2007, n. 24. La circolare in parola precisava che “la valutazione effettuata prima dell’inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d’opera”.

L’obbligo di elaborazione del DUVRI, si colloca, invero, in un complesso processo di gestione della sicurezza.

L’articolo 26, infatti, al comma 1, non discostandosi in maniera marcata dalla normativa precedente al decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede prima di tutto che il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, nonché a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per quanto riguarda la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, innovando rispetto a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, l’articolo 26 in esame, prevede che essa venga attuata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del “testo unico”. La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui al citato articolo 6, tra l’altro, è chiamata a determinare i criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che verrà disciplinato con il decreto del Presidente della Repubblica in parola. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, la verifica è eseguita acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Tra le altre novità introdotte con il decreto legislativo n. 106 del 2009 in relazione alla valutazione dei rischi da interferenze, si rileva la previsione che aggiunge all’articolo 6, comma 8, del “testo unico” la lettera m-ter), per cui la Commissione consultiva permanete per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui al predetto articolo, è chiamata a elaborare le procedure standardizzate per l’elaborazione del DUVRI, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambienti risulti irrilevante. Il “correttivo”, inoltre, aggiungendo il comma 3 bis all’articolo 26 in esame, dispone che l’obbligo di elaborare il DUVRI – ma non anche quelli di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese, di fornire informazioni sui rischi specifici, di collaborare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinare gli interventi per evitare o diminuire i rischi – non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

L’articolo 26, comma 5, prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di cui agli articoli 1559 (somministrazione) – ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali – 1655 (appalto), 1656 (subappalto) e 1677 (prestazione continuativa o periodica di servizi) del codice civile, debbano specificamente essere indicati, a pena di nullità, i costi della sicurezza. Già il decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dalla legge n. 123 del 2007, prevedeva all’articolo 7, comma 3-ter, che, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, dovessero essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile e che a tali dati potessero accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il decreto legislativo n. 81/2008 ha però collegato all’inosservanza di tale previsione la nullità del contratto ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. Secondo le disposizioni del codice civile di cui agli articoli 1421 e 1422, la nullità, oltre che essere rilevata dal giudice, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse – pertanto, è da ritenersi, dai lavoratori di entrambe le parti stipulanti il contratto, ma anche dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dagli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; l’azione non é soggetta a prescrizione.

Il decreto legislativo n. 106 del 2009 è poi intervenuto, modificando l’originario comma 5 dell’articolo 26 del “testo unico”, chiarendo che i costi da indicarsi nei contratti in esame sono quelli relativi alle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Viene precisato, inoltre, che detti costi non sono soggetti a ribasso, specificando, anche per gli appalti privati quanto già previsto per gli appalti pubblici dall’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (c.d. “Codice degli appalti”), come modificato dalla legge n. 123 del 2007 – nonché, e più chiaramente espresso, dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, n. 3. Per individuare quali siano i costi relativi alle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze è necessario partire dalla elaborazione del DUVRI. Il committente deve ottenere le informazioni dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi in modo da valutare la presenza o meno e la natura dei rischi derivanti dalle interferenze e individuare, quindi, attraverso il DUVRI le misure da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Il concetto di costo della sicurezza è stato introdotto con il decreto legislativo n. 494 del 1996 nell’ambito dei cantieri edili. In particolare, l’articolo 12 del predetto decreto – abrogato dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che ha inserito le disposizioni relative ai cantieri temporanei e mobili all’interno del Titolo IV ad essi dedicato – disciplinava il piano di sicurezza e di coordinamento. Secondo tale articolo, il piano doveva contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi, non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Dal 1996 il legislatore è intervenuto più volte in materia di appalti estendendo molte previsioni, originariamente previste in campo edile, agli appalti in generale, rendendo sempre più opportuno un coordinamento tra le normative applicabili.

Da quanto fin qui detto, si evince come il legislatore delegato ha disciplinato la materia della salute e sicurezza negli appalti “interni” (articolo 26) in maniera non troppo dissimile da quanto previsto per i cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (articoli 88 e seguenti), cioè per quei luoghi, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera a), in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X. Le due discipline, pertanto, devono essere necessariamente coordinate tra loro per non appesantire, ad esempio – per quel che a noi interessa in questa sede – con diversi documenti sovrapponibili, un sistema che deve essere orientato, invece, a una tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro effettiva basata più sulla sostanza che sulla sola forma. In particolare, viene in evidenza come il DUVRI, in qualche modo, è assimilabile al piano di sicurezza e coordinamento (di seguito, PSC) redatto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea. Il piano operativo di sicurezza (di seguito, POS), invece, rappresenta il DVR aziendale per lo specifico cantiere.

Il PSC (articolo 100 del “testo unico”) si configura come un documento che ha lo scopo di prevenire i rischi da interferenze. Rappresenta l’adempimento principale del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (articolo 91 del d.lgs. n. 81/2008) – nonché, ai sensi dell’articolo 90, comma 11, del “testo unico”, come modificato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente, e comunque di importo inferiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008. L’analisi dei rischi riguarda quelli derivanti dalle interferenze, e non quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto, con la conseguenza che i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC. Le disposizioni relative al predetto piano non si applicano solo in caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio, nonché, come previsto dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 106 del 2009, per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas e reti di comunicazione (articolo 67, comma 1, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai sensi dell’articolo 97 del “testo unico”, è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione del PSC. La verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti del PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure, è obbligo riconosciuto in capo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 92. Egli, inoltre, è tenuto a segnalare al committente o al responsabile dei lavori – previa constatazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi – le inosservanze alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è soggetto, altresì, agli obblighi di cui all’articolo 26, salvo alcune deroghe previste all’articolo 96, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Egli, pertanto, è tenuto agli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, all’obbligo di collaborazione e coordinamento da promuovere attraverso l’elaborazione del DUVRI e all’indicazione dei costi per la sicurezza.

La deroga di cui all’articolo 96, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal “correttivo” del 2009, consiste nel fatto che l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi e conseguentemente dell’elaborazione del relativo documento, dell’obbligo di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e delle misure di emergenza adottate, dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento, dell’obbligo di elaborazione del DUVRI, dell’obbligo di indicare i costi relativi alle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e dell’obbligo di rielaborare la valutazione di rischi nei casi richiesti. In sostanza, il legislatore delegato ha inteso chiarire che la valutazione dei rischi e l’elaborazione, o la rielaborazione del DVR, nonché la redazione del DUVRI non sono necessarie ove siano stati elaborati i documenti previsti specificatamente per i cantieri temporanei e mobili, in particolare il POS e il PSC, stante l’analoga funzione dei predetti documenti con riferimento al singolo cantiere. L’articolo 96, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, invece, prevede che i datori delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), siano tenuti a redigere il POS, ma il comma 1-bis, introdotto dal decreto “correttivo” del 2009, stabilisce che tale previsione non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature, nei quali casi, comunque trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

Valutazioni relative alla procedura

In relazione al complesso quadro normativo sinteticamente ricostruito nel precedente paragrafo, il progetto sulle interferenze delle lavorazioni si propone di fornire agli operatori strumenti utili ai fini della valutazione della idoneità delle misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni; tale importante obiettivo va perseguito garantendo da un lato una utilità agli operatori (in termini di utilizzo di uno strumento per sua natura agile e pratico, come quello informatico) e dall’altro il rigoroso rispetto, in tutti i suoi aspetti, della regolamentazione vigente. La verifica operata dal sottoscritto si è svolta unicamente in relazione a tale secondo aspetto.

Nel suo complesso la procedura di riferimento della “piattaforma” appare progettata e realizzata con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 e in modo tale che al datore di lavoro committente venga fornito un servizio che riduce i tempi necessari alla predisposizione del DUVRI. Tale servizio, peraltro, presuppone l’azione del datore di lavoro committente, al quale vengono chieste informazioni necessarie al fine di elaborare il DUVRI, utili affinché il medesimo si ponga nei riguardi dello strumento in una posizione non meramente passiva ma di verifica del corretto adempimento delle attività di prevenzione dei rischi da infortuni derivanti dalla interferenza delle lavorazioni nel proprio ciclo produttivo. Le diverse “fasi”, correttamente correlate tra loro, attraverso le quali il sistema informatico opera corrispondono, inoltre, ad altrettante possibilità lecitamente ipotizzabili in sede di attuazione delle disposizioni dell’articolo 26, comma 3, del “testo unico”. A tale riguardo, è particolarmente apprezzabile che la “piattaforma” colga correttamente la correlazione tra gli obblighi di cui all’articolo 26 e quelli, connessi (come sopra meglio si è esposto), di cui all’articolo 96 del d.lgs. n. 81/2008, i quali sono considerati alternativi, esattamente come il “testo unico” prevede.

Valutazioni relative ai materiali contenuti nella piattaforma informatica

I materiali discussi e quelli contenuti nella “piattaforma” infine predisposta appaiono del tutto compatibili con le vigenti disposizioni di legge relative alla valutazione e gestione dei rischi da interferenza delle lavorazioni. In particolare:

  • la normativa (sezione “Sommario”) è citata in modo preciso;
  • le definizioni – per DUVRI e procedura – di riferimento (sezione “Sommario”) sono corrette;
  • il “diagramma di flusso” identifica in modo del tutto compatibile con le norme di legge vigenti gli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti (datore di lavoro committente e operatore economico) interessati dalla procedura;
  • la “stima dei costi” della sicurezza è correttamente descritta, in uno alle necessarie attività;
  • i “documenti” sono corretti, rispetto a ciascuna delle posizioni di riferimento e relativamente alle situazioni concretamente ipotizzabili (es.: concessione di uso “a freddo”);
  • le domande frequenti sono poste in modo semplice e le relative risposte sono corrispondenti a indirizzi interpretativi consolidati, con particolare riguardo alle risposte sin qui fornite in casi analoghi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In termini generali, i documenti messi, infine, disposizione dell’utente – sia che si tratti di un datore di lavoro committente, sia che si tratti di una impresa appaltatrice o di lavoratori autonomi – costituiscono una rappresentazione corretta delle misure di prevenzione adottate e, pertanto, costituiscono un utile strumento per il soggetto obbligato, anche ove lo si consideri come elemento oggetto di possibile verifica in sede ispettiva e/o giudiziale.

Considerazioni conclusive

Il progetto, probabilmente in ragione della ampia partnership (pubblica e privata) ottenuta, si caratterizza per la produzione di una procedura particolarmente puntuale rispetto alle esigenze di committenti, imprese appaltatrici e lavoratori autonomi, corredata da documenti utilizzabili dai medesimi, sia in funzione consultiva che quali strumenti per l’adempimento degli obblighi di legge. Tale importante livello di dettaglio è più che opportuno, solo che si considerino le diverse situazioni che, in concreto, possono verificarsi e che implicano soluzioni pratiche diverse, molto spesso complesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008.

Alla (solo apparente) complessità nell’utilizzo dello strumento corrisponde una piena compatibilità delle procedure che vengono illustrate agli utenti come “percorso” per un corretto adempimento degli obblighi di legge in materia di eliminazione o gestione dei rischi da interferenza delle lavorazioni. Tale compatibilità, apprezzabile anche in relazione alle citate disposizioni di cui all’articolo 53 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, riguarda anche l’ampia documentazione posta a disposizione di chi utilizzi la “piattaforma”, sia come committente che come operatore economico.

Nessun rilievo critico, pertanto, emerge dal punto di vista giuridico e legale relativamente alla procedura e ai testi resi disponibili.