Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

Se l’attività da affidare non comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI e nel contempo l’attività non ha una durata superiore ai cinque uomini-giorno (art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008) cosa deve fare il committente?

Non è necessario redigere il DUVRI.

Il committente:

  1. interrompe la procedura inerente il DUVRI;
  2. formalizza la valutazione e cooperazione.
Fonte: esperienzaweb