Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze

Le domande frequenti

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Che cos’è la procedura sulla gestione delle interferenze?

La procedura proposta vuole essere uno strumento di lavoro per il perseguimento e l’acquisizione di un metodo standardizzato, dinamico ed omogeneo di elaborazione dei documenti ed adempimento degli obblighi disciplinati dall’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.Lgs. n. 81/2008.
Il documento denominato “Procedura per la Gestione delle Interferenze”, in sintesi di seguito definito “procedura”, identifica le modalità con le quali il committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelle degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d’opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ma a cosa serve la procedura?

La procedura ha lo scopo di fornire agli operatori economici, nella loro qualità di committenti di lavori, servizi o forniture, affidate ad appaltatori o lavoratori autonomi, un supporto operativo per:

  • la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro subcontraenti;
  • la compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito denominato DUVRI;
  • la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed il coordinamento della reciproca informazione;
  • la implementazione ed il miglioramento continuo dei documenti e degli strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi derivanti da interferenze.

La procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il DUVRI, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.

Dove trovo la procedura sulla gestione delle interferenze?

La procedura è scaricabile su file in formato word sul presente portale, alla pagina documenti.
L’accesso all’applicazione della procedura può avvenire dallo stesso portale, seguendo le istruzioni ivi riportate.

Da quali parti è composta la procedura proposta?

Da un documento descrittivo della procedura, dal diagramma di flusso e dalle cinque schede collegate.

Cos’è il diagramma di flusso?

Il diagramma di flusso ha il compito di accompagnare passo dopo passo il committente nell’applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’attenta lettura dell’articolo in esame ha consentito l’individuazione di situazioni in cui il committente può ritrovarsi.

Per ognuna di tali situazioni, sono riportate le azioni a carico del committente ed a carico dell’operatore economico, in ordine cronologico.

Al riguardo, sono stati indicati gli estremi normativi di riferimento ed i documenti da produrre e da conservare per tutta la durata del contratto.

In qualità di committente quando ho l’esigenza di affidare un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione cosa devo fare per prima cosa?

Il datore di lavoro committente effettua tutte le attività di pianificazione e progettazione, necessarie a fornire agli operatori economici, invitati a formulare offerta di collaborazione, gli elementi costituenti l’oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Quali sono i principali passi consigliati al committente, per adempiere a quanto disposto dall’art 26 del D.Lgs 81/08?

  • Effettuare una preliminare valutazione sull’obbligo di redazione del DUVRI relativamente ai lavori/servizi da affidare a contratto;
  • individuare gli operatori economici idonei a formulare offerta;
  • fornire loro le informazioni utili per la formulazione dell’offerta
  • selezionare l’operatore economico e valutare l’obbligo di redazione del DUVRI, sulla base delle informazioni acquisite;
  • Elaborare il DUVRI, ove necessario;
  • Stimare i costi della sicurezza, relativamente alle interferenze;
  • Coordinare, integrare ed aggiornare il DUVRI redatto.

Come fa il committente a valutare preliminarmente se le attività da affidare rientrano nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI?

Occorre porsi le seguenti domande:

  • l’attività é di natura intellettuale?
  • l’attività è mera fornitura di materiali o attrezzature?

Seguire, quindi, il diagramma di flusso della procedura, in base alle risposte fornite.

Se l’attività appaltata é di natura intellettuale o una mera fornitura di materiali o attrezzature cosa devo fare?

Non è necessario redigere il DUVRI

Il committente:
1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento;
2. formalizza la valutazione e la cooperazione.

Cosa si consiglia al committente nella scelta degli operatori economici da invitare a formulare offerta, per l’affidamento di lavori in contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione?

Il datore di lavoro committente indica agli operatori economici l’oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Inoltre richiede loro i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico professionale (Art. 26, comma 1, lett. a), punti 1) e 2). D.Lgs. n. 81/2008).
A tutela del committente si consiglia di richiedere all’operatore economico la dimostrazione dell’avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l’operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti).

Quali sono i documenti che il datore di lavoro committente deve richiedere agli operatori economici, per verificare la loro idoneità tecnico professionale?

Il committente richiede ad ogni operatore economico:

Quali passi suggerisce la procedura al committente che ha individuato l’operatore economico risultato idoneo per le attività da affidare?

Il committente:

  1. ove necessario, promuove un sopralluogo per la presa visione – da parte dell’operatore economico – dell’attività da svolgere negli ambienti di lavoro del Committente;
  2. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art. 26, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 81/2008);
  3. richiede all’operatore economico di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art. 26, comma 2), D.Lgs. n. 81/2008);
  4. redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione (si veda la Scheda 4 Verbale della riunione preliminare/periodica di sopralluogo, valutazione e cooperazione).

Il committente e gli operatori economici devono conservare i documenti acquisiti durante il reciproco scambio di informazioni?

Si, i suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.

Quali azioni sono consigliate dalla procedura all’operatore economico che deve formulare offerta al committente?

  1. Analizzare i documenti ricevuti dal committente;
  2. ove lo ritenga necessario, richiedere al committente un ulteriore sopralluogo negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare;
  3. fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare (Art. 26, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008). Se l’operatore economico è impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri), predisporre il POS (art. 96, D.Lgs. n. 81/2008) integrato dalle informazioni di cui al punto e) della Scheda 3 Operatore Economico;
  4. formulare offerta per l’affidamento del contratto per cui è stato interpellato dal committente.

Selezionando l’operatore economico il committente cosa valuta?

Il committente:

  1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici;
  2. individua l’operatore economico al quale affidare il contratto;
  3. con riguardo all’attività da affidare e all’operatore economico scelto, valuta se l’attività medesima rientra nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI.

Come fa il committente a valutare se l’attività da affidare in appalto rientra nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI?

Occorre porsi le seguenti domande:

  • si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell’attività di cantiere ? (art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008);
  • l’attività da affidare comporta rischi derivanti dal rischio di incendio a livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008?
  • l’attività ha una durata superiore ai cinque uomini-giorno? (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008)

Seguire, quindi, il diagramma di flusso della procedura, in base alle risposte fornite.

Se i lavori da affidare ricadono nella disciplina del Titolo IV (art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) e sono presenti più imprese, cosa deve fare il committente?

Il committente:

  • non deve redigere il DUVRI per questi lavori;
  • interrompe la procedura dando corso agli adempimenti di cui al Titolo IV (Cantieri).

Se l’attività da affidare non comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI e nel contempo l’attività non ha una durata superiore ai cinque uomini-giorno (art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008) cosa deve fare il committente?

Non è necessario redigere il DUVRI.

Il committente:

  1. interrompe la procedura inerente il DUVRI;
  2. formalizza la valutazione e cooperazione.

In che cosa consiste l’elaborazione del DUVRI?

Il committente elabora il DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (Art. 26, comma 3), D.Lgs. n. 81/2008).
Al riguardo vengono definite le azioni a carico del committente e quelle a carico di ogni operatore economico.

Nella stesura del DUVRI il committente tiene conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile.

In concreto, il committente redige il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica.
Innanzitutto, esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale.
Quindi, approfondisce l’analisi, valutando la presenza di rischi indotti a terzi.

Il committente, al fine di promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare.

Al riguardo:

  • mette a disposizione, prima della stipula del contratto, il DUVRI a tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro;
  • ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
  • modifica il DUVRI sulla base del confronto e delle decisioni assunte in coordinamento con gli operatori economici coinvolti (Scheda 5 Elaborazione del DUVRI).

L’operatore economico come deve collaborare con il committente nell’ambito del DUVRI?

Ogni operatore economico coinvolto si impegna a collaborare con il committente per la stesura coordinata del DUVRI.

Tutti gli operatori economici coinvolti:

  • prendono visione del DUVRI;
  • presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI per, ove possibile, migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza ed organizzazione aziendale;
  • cooperano tra loro e con il committente ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo la procedura come si stimano i costi della sicurezza relativamente alle interferenze?

Il committente:

  • stima i costi della sicurezza da interferenze, in analogia con quanto già previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili, con il metodo dettagliatamente specificato nell’allegato XV del medesimo provvedimento;
  • le voci da considerare come costo di sicurezza sono elencate al punto 4 del citato allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, il quale va ritenuto un valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il DUVRI e ciò che, invece, non va considerato.

La stima dei costi delle interferenze tiene conto delle misure di prevenzione e protezione condivise e accettate dalle parti.

E’ necessario un aggiornamento periodico del DUVRI?

Il committente:

  • in occasione di nuove o modificate attività o cessazione attività di imprese/lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.

A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:

  • promuove eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
  • indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
  • integra o aggiorna il Duvri individuando le misure migliorative;
  • adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
  • promuove la sottoscrizione del DUVRI aggiornato;
  • stipula nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d’appalto/d’opera o servizio o fornitura in esecuzione.

Naturalmente l’integrazione e sottoscrizione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.

Sono un Committente. Qualora l’opera/servizio non preveda interferenze di attività, permangono degli obblighi a mio carico? La procedura informatica può aiutarmi?

Anche in assenza di interferenze e dei rischi conseguenti, il committente deve informare l’operatore economico circa i rischi presenti nell’attività, e acquisire informazioni relative alle capacità tecnico-professionali dell’operatore stesso.

La procedura informatizzata consente una rapida individuazione dei passaggi necessari ad ottemperare agli obblighi previsti.

Ho un operatore economico che provvede alla gestione dei distributori automatici (di alimenti, dispositivi di protezione individuale o altro) presso la mia azienda: come committente devo redigere un DUVRI?

Dipende dalla situazione. Si considerino i seguenti casi-tipo.

  1. Ove l’operatore economico si limiti a consegnare la macchina e i materiali di consumo e il committente gestisca la macchina nella manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria viene svolta dall’operatore economico presso la propria Sede (ad esempio, macchinetta erogatrice di bevande calde funzionante a cialde), non vi è necessità di redazione del DUVRI ne’ sussistono altri obblighi in quanto trattasi di mera fornitura.
  2. Nel caso in cui l’operatore economico gestisca la manutenzione ordinaria e il reintegro dei materiali di consumo, ma la durata complessiva delle operazioni risulti inferiore ai cinque uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità del contratto: non è necessario predisporre il DUVRI, fermi restando gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale e dello scambio di informazioni. La procedura informatica fornisce indicazioni operative per ottemperare agevolmente ai suddetti adempimenti previsti dall’Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
  3. Nel caso in cui l’operatore economico gestisca la manutenzione ordinaria e il reintegro dei materiali di consumo e la durata complessiva delle operazioni risulti superiore ai cinque uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità del contratto, ma non vi è interferenza di attività (ad esempio, il distributore si trova in una sala ristoro): non è necessario redigere il DUVRI fermi restando gli altri obblighi (v. punto 2), ma è necessario dare evidenza della non necessità di redazione del DUVRI. La procedura informatica fornisce indicazioni operative per ottemperare agevolmente ai suddetti adempimenti previsti dall’Art.26 del D.Lgs. n. 81/2008.
  4. Nel caso in cui l’operatore economico gestisca la manutenzione ordinaria e il reintegro dei materiali di consumo, la durata complessiva delle operazioni risulti superiore ai cinque uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità del contratto e vi sia interferenza di attività: è necessaria la redazione del DUVRI, fermo restando l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale. La procedura informatica fornisce indicazioni operative per ottemperare agevolmente ai suddetti adempimenti previsti dall’Art.26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, io committente devo richiedere il Documento di Valutazione dei Rischi dell’operatore economico?

Non vi è l’obbligo, ma può essere un elemento di valutazione appropriato nella scelta dell’operatore economico al quale affidare l’opera/servizio.

Se l’operatore economico mi invia solo il certificato CCIAA o il DURC, ciò è sufficiente per la valutazione tecnico professionale?

L’Art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che vengano forniti entrambi i documenti, accompagnati da autocertificazione.
Uno solo di questi documenti non è sufficiente.
Il committente può richiedere qualunque altra documentazione ritenga necessaria ai fini di tale valutazione.

Nel caso di operatore economico estero, come è possibile per il committente ottemperare a quanto richiesto dall’Art. 26 Comma 1 del D.Lgs.81/2008 riguardo alla valutazione tecnico professionale?

E’ possibile richiedere qualsiasi documento equipollente al certificato CCIAA e al DURC.

Cosa deve essere fatto in caso di modifica del contratto tra il committente e l’operatore economico per la realizzazione di un’opera o un servizio?

Dipende dalla situazione. Si considerino i seguenti casi-tipo.

  1. Se la modifica del contratto non comporta variazioni nelle condizioni di operatività e quindi nei rischi da interferenza, i contraenti provvederanno secondo normativa alla modifica del contratto mantenendo il DUVRI già elaborato.
  2. Nel caso in cui la modifica del contratto comporti una modifica delle condizioni di operatività, va effettuata una revisione del DUVRI. La procedura informatica consente di ottemperare in maniera rapida. (v. anche domanda successiva)

Cosa deve essere fatto in caso di modifica delle condizioni di operatività nell’ambito di un contratto?

Innanzitutto va effettuata una revisione del DUVRI. La procedura informatica consente di ottemperare in maniera rapida.
Questo non comporta necessariamente la redazione ex novo del contratto: ad esempio, non è necessario modificare il contratto se questo prevede esplicitamente la possibilità di modifiche e versioni aggiornate del DUVRI, che di fatto ne costituisce parte integrante.

Sono un operatore economico: sono tenuto a fornire quanto richiestomi dal committente per la valutazione tecnico professionale?

In capo al committente vi è l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale mediante DURC, iscrizione CCIAA e autocertificazione dell’operatore economico; pertanto, l’operatore economico è tenuto a fornire questi documenti.
Il committente può richiedere qualunque altra documentazione ritenga necessaria ai fini della valutazione: per tali richieste è facoltà dell’operatore economico scegliere se e in che modo rispondere.

In qualità di operatore economico, quali vantaggi mi derivano dall’iscrizione alla piattaforma web?

Una volta inseriti i riferimenti ai documenti necessari per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, non è necessario fornirli di volta in volta ai diversi committenti registrati in piattaforma.

La procedura mi aiuta a capire se devo redigere il DUVRI?

Sì, la procedura aiuta a distinguere ogni situazione possibile e guida alla predisposizione di quanto richiesto dall’Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 nei diversi casi.

Nella valutazione dell’idoneità tecnico professionale come mi può aiutare la procedura informatizzata?

La procedura indica innanzitutto se è necessario procedere a tale valutazione e, nel caso, fornisce il metodo per l’acquisizione rapida delle informazioni necessarie; infine, contiene una banca dati autoalimentata dagli iscritti.

La procedura informatica può aiutarmi a individuare i costi relativi alle misure di sicurezza per i rischi derivanti da interferenze?

Sì, la procedura contiene una banca dati indicativa e non vincolante dei costi di una serie di misure di sicurezza, che potrà essere aggiornata e implementata dagli stessi utilizzatori.

L’applicazione della procedura mi garantisce la conformità a quanto richiesto dall’Art.26 del D.Lgs. n. 81/2008?

Sì, la procedura consente di non tralasciare aspetti cogenti.
La procedura illustra gli obblighi imposti dalla normativa in materia di DUVRI e le modalità per adempierli. Si ricorda, tuttavia, agli utenti che l’unico testo di riferimento avente valore legale è la normativa stessa (Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, successive modifiche e integrazioni, circolari esplicative ecc.). Permane, pertanto, la responsabilità del committente nel verificare di aver correttamente adempiuto.

Il DUVRI deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori?

Nel momento in cui vengono introdotti nell’ambiente lavorativo dei rischi diversi da quelli normalmente presenti e valutati, occorre che tutti i lavorati esposti ne siano a conoscenza anche tramite i loro RLS/RLST.